Basilea 2

Cos’è?
E’ un accordo internazionale sui requisiti patrimoniali delle banche dei paesi aderenti.

Che cosa comporta per le banche?
Le banche devono:
  • attraverso procedure di valutazione, classificare i propri clienti in base alla loro rischiosità
  • accantonare quote di capitale proporzionali al rischio derivante dai vari rapporti di credito assunti.
Maggior rischio = maggiori accantonamenti.

Per le imprese?
Le imprese, soprattutto PMI, devono attuare politiche, gestionali e di bilancio, che abbiano lo scopo di rafforzare la propria struttura e la propria immagine per affrontare serenamente l'esame dei rating bancari.

Fasi Attuative .
La circolare n. 263/2006 della Banca d’Italia, che disciplina le metodologie di gestione dei rischi da parte delle banche e gli indirizzi ed i criteri dell’attività di supervisione della Banca d’Italia stessa per assicurare la stabilità del sistema bancario, persegue il proprio obiettivo attraverso tre pilastri:
  1. Requisiti Patrimoniali Minimi
  2. Controllo Prudenziale
  3. Disciplina di Mercato.

Primo Pilastro - Requisiti Patrimoniali Minimi
Prevede un requisito patrimoniale minimo per fronteggiare i rischi tipici dell’attività bancaria e finanziaria (di credito, di controparte, di mercato e operativi), e, allo stesso tempo, permette l’uso di metodologie alternative per il calcolo dei rischi stessi

Secondo Pilastro - Controllo Prudenziale
Promuove la collaborazione tra banche e Autorità di Vigilanza Nazionali chiamate a dare un giudizio sull’adeguatezza del controllo dei rischi approntato da ciascuna banca.
In particolare, viene introdotto un processo interno di determinazione dell’adeguatezza patrimoniale, ICAAP, che richiede alle banche di dotarsi di processi e strumenti per determinare il livello di capitale interno adeguato a far fronte ad ogni tipologia di rischio.

Terzo Pilastro - Disciplina di Mercato
Introduce l’obbligo di rendere edotto il pubblico, con apposite tabelle informative, sulla propria adeguatezza patrimoniale, all’esposizione ai rischi ed alle caratteristiche generali dei sistemi di gestione, controllo e monitoraggio dei rischi stessi.
INFORMATIVA
Come anticipato nella parte “E” della Nota Integrativa al Bilancio d’Esercizio 2008, la Banca pubblica, nell’apposita sezione creata nel presente sito, un documento contenente le previste tabelle informative relative al Bilancio 2008. Le informazioni hanno un carattere qualitativo e quantitativo e sono classificate in quadri sinottici (“Tavole”) elencati nell’allegato A del Titolo IV Sezione II della circolare n. 263/06 della Banca d’Italia; ciascun quadro si riferisce ad una specifica area informativa.
Quando è entrato in vigore
La disciplina Capital Requirements Directive (CRD), recepita dalla Banca d’Italia con la circolare n. 263/2006, è entrata in vigore dall’inizio del 2007 quale fondamento per l’introduzione della normativa di Basilea II nell’Unione Europea. Nella predetta circolare viene inoltre stabilito che le istituzioni finanziarie pubblichino dati relativi al capitale e al risk management in base alle regole del Terzo Pilastro. La predetta circolare disciplina le “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le Banche”, emanate dalla Banca d’Italia a fine 2006 nell’ambito delle direttive impartite dal Comitato di Basilea, che sono divenute efficaci per la B.C.C. dal 1° gennaio 2008.
Le regole che costituiscono il Terzo Pilastro hanno lo scopo di migliorare la capacità da parte delle istituzioni finanziarie di definire e presentare l’adeguatezza patrimoniale nel suo complesso introducono da parte delle banche l'obbligo di pubblicazione di informazioni riguardanti l'adeguatezza patrimoniale, l’esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei sistemi preposti all’identificazione, alla misurazione e alla gestione dei rischi di primo e secondo pilastro con l’obiettivo di rafforzare la disciplina di mercato.
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